Il nuovo incanto non dovrà aver luogo prima dello spirare del termine di un mese dal precedente.
Nel bando, il nuovo incanto sarà espressamente designato come «nuovo incanto in seguito a mora dell’aggiudicatario nel pagamento del prezzo».
Non si procederà ad una nuova stima del fondo nè all’ingiunzione di nuovi termini per l’insinuazione di pretese a stregua dell’articolo 138 capoverso 2 numero 3 della LEF.