Onde permettere all’ufficio richiesto di provvedere alle comunicazioni e di impartire i termini (art. 139 e 140 cpv. 2 LEF), l’ufficio richiedente di esecuzione gli trasmetterà, colla rogatoria, un elenco dei creditori partecipanti all’esecuzione e dei loro crediti.
Art. 76 – Comunicazioni e termini
Art. 76
- Contesto dell’atto
- SR 281.42 · RFF · Atto legislativo · Consolidation: 281.42 - 2012-01-01
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2012
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Art. 76 Onde permettere all’ufficio richiesto di provvedere alle comunicazioni e di impartire i termini (art. 139 e 140 cpv. 2 LEF), l’ufficio richiedente di esecuzione gli trasmetterà, colla rogatoria, un elenco dei creditori partecipanti all’esecuzione e dei loro crediti. A. Realizzazione nell’ese
- SR-Nummer
- SR 281.42
- Tipo di documento
- Atto legislativo
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.04.1920
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale