Nel caso che i beneficiari rinuncino alla clausola beneficiaria o che essa sia stata revocata dal fallito o dichiarata nulla o revocabile dal giudice, l’amministrazione del fallimento deciderà in graduatoria o in un supplemento alla medesima, sull’ammissione del diritto di pegno e del credito garantito dal pegno e procederà alla liquidazione del pegno.
Art. 14 – Fallimento
Art. 14
- Contesto dell’atto
- SR 281.51 · RPAss · Atto legislativo · Consolidation: 281.51 - 1997-01-01
- Percorso della struttura
- II. Assicurazione di persone B. Fallimento
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.1997
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Art. 14 Nel caso che i beneficiari rinuncino alla clausola beneficiaria o che essa sia stata revocata dal fallito o dichiarata nulla o revocabile dal giudice, l’amministrazione del fallimento deciderà in graduatoria o in un supplemento alla medesima, sull’ammissione del diritto di pegno e del credit
- SR-Nummer
- SR 281.51
- Tipo di documento
- Atto legislativo
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 10.05.1910
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale