Allorché uno degli enti pubblici indicati nell’articolo 1 ha emesso, direttamente o indirettamente, mediante pubblica sottoscrizione, un prestito per obbligazioni soggetto a condizioni uniformi e non è in grado di soddisfare a tempo gli impegni assunti col prestito, ai diritti degli obbligazionisti possono essere fatte, conformemente alla procedura prevista nella presente legge, le restrizioni seguenti:
proroga di cinque anni al massimo del termine fissato per l’ammortamento di un prestito, mediante riduzione dell’ammontare di ciascuna annualità ed aumento del numero delle annualità, o temporanea sospensione dell’ammortamento;
sospensione per cinque anni al massimo, a contare dalla decisione dell’assemblea dei creditori, del rimborso totale o parziale di un prestito scaduto o che scade nel termine di un anno;
sospensione per cinque anni al massimo del pagamento di una parte, o eccezionalmente dell’importo totale, degli interessi scaduti o che scadono nei cinque anni seguenti;
costituzione di un diritto di pegno in favore di nuovi capitali da fornire al debitore con priorità in confronto di un prestito anteriore, e modificazione di garanzie costituite per un prestito, oppure rinuncia parziale a queste garanzie;
riduzione, in via eccezionale, fino alla metà del tasso degli interessi che scadono nei cinque anni seguenti;
remissione, in via eccezionale, fino a metà degli interessi scaduti.