I contratti concernenti i fondi o il loro uso sono regolati dal diritto dello Stato di situazione.
Le parti possono scegliere il diritto applicabile.
La forma è regolata dal diritto dello Stato di situazione del fondo, eccetto ch’esso consenta l’applicazione di un altro diritto. Se il fondo è situato in Svizzera, la forma è regolata dal diritto svizzero.