Alle persone con domicilio all’estero è concesso il gratuito patrocinio alle stesse condizioni delle persone domiciliate in Svizzera.
Art. 11c – Gratuito patrocinio
Art. 11c23
- 23 Introdotto dall’all. 1 cifra II n. 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
- Percorso della struttura
- Capitolo 1: Disposizioni comuni Sezione 2: Competenza XII. Provvedimenti cautelari 4. Gratuito patrocinio
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 11c Introdotto dall’all. 1 cifra II n. 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). Introdotto dall’all. 1 cifra II n. 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). All
- SR-Nummer
- SR 291
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 18.12.1987
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale