Le decisioni straniere concernenti pretese in materia di obbligazioni sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate:
nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o
nello Stato in cui il convenuto dimorava abitualmente, sempreché le pretese siano connesse con un’attività svolta in tale Stato.
La decisione straniera è inoltre riconosciuta se:
concerne una prestazione contrattuale, è stata pronunciata nello Stato di adempimento della prestazione caratteristica e il convenuto non era domiciliato in Svizzera;
concerne pretese derivanti da contratti con consumatori, è stata pronunciata nel domicilio o nella dimora abituale del consumatore e sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 1;
concerne pretese derivanti da un contratto di lavoro, è stata pronunciata nel luogo di lavoro o dell’azienda e il lavoratore non era domiciliato in Svizzera;
concerne pretese derivanti dall’esercizio di una stabile organizzazione ed è stata pronunciata nella sede della medesima;
concerne pretese derivanti da indebito arricchimento, è stata pronunciata nel luogo di commissione o di effetto dell’atto e il convenuto non era domiciliato in Svizzera, o
concerne pretese derivanti da atto illecito, è stata pronunciata nel luogo di commissione o di effetto dell’atto oppure, in caso di incidente nucleare, nel luogo in cui è situato l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.