La convenzione matrimoniale è formalmente valida se conforme al diritto applicabile per materia o al diritto del luogo di stipulazione.
Art. 56 – Forma della convenzione matrimoniale
Art. 56
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 56 La convenzione matrimoniale è formalmente valida se conforme al diritto applicabile per materia o al diritto del luogo di stipulazione. Capitolo 3: Diritto matrimoniale / Sezione 3: Regime dei beni fra i coniugi / II. Diritto applicabile / 3. Forma della convenzione matrimoniale
- SR-Nummer
- SR 291
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 18.12.1987
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale