Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all’estero sono riconosciuti in Svizzera, fatto salvo l’articolo 87 capoverso 2, se:78
sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure sono riconosciuti nello Stato dell’ultimo domicilio dell’ereditando;
concernono fondi e sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato di situazione dei medesimi;
sono stati pronunciati, stilati o accertati in uno Stato di origine dell’ereditando e quest’ultimo ha sottoposto la sua successione alla competenza o al diritto di uno di tali Stati; o
sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato dell’ultima dimora abituale o in uno Stato di origine dell’ereditando oppure, nel caso di singoli beni successori mobili, nello Stato di situazione dei medesimi, sempreché l’ultimo domicilio dell’ereditando sia stato all’estero e lo Stato interessato non si occupi della successione.
Se uno Stato rivendica la competenza esclusiva per i fondi dell’ereditando situati sul suo territorio, sono riconosciute soltanto le decisioni, i provvedimenti e i documenti di questo Stato.
I provvedimenti conservativi dello Stato di situazione dei beni dell’ereditando sono riconosciuti in Svizzera.