Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.
Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.
Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.
Per l’esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoverso 2.153