Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
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Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se:
fa mestiere del furto;
ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;
per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o ha cagionato un’esplosione; o
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.200
Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.