Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 270 – Offese agli emblemi svizzeri
Art. 270
- Contesto dell’atto
- SR 311.0 · CP · Legge federale · Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 12.06.2026
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Art. 270 Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Libro secon
- SR-Nummer
- SR 311.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 21.12.1937
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale