Le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.
Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:
mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell’ambito dell’esecuzione di pene e misure;
proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell’articolo 81 o 90 capoverso 3;
mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un’attività nell’ambito della semiprigionia, dell’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.
I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.