La vittima e i congiunti della vittima ai sensi dell’articolo 1 capoversi 1 e 2 della legge federale del 23 marzo 2007137 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando domanda scritta, che l’autorità d’esecuzione li informi:
del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, dell’istituzione d’esecuzione, della forma dell’esecuzione per quanto diverga dall’esecuzione ordinaria, dell’interruzione dell’esecuzione, del regime aperto (art. 75a cpv. 2), della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell’esecuzione della pena o della misura;
senza indugio, di un’eventuale fuga del condannato e della fine della stessa.
L’autorità d’esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver sentito il condannato.
Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato.
Se accoglie la domanda, l’autorità d’esecuzione rende attento l’avente diritto all’informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all’aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei confronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell’articolo 9 LAV.