Prima di decidere circa lʼassistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e lʼautorità preposta allʼesecuzione delle pene possono chiedere una relazione allʼautorità cui competono lʼassistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o lʼesecuzione dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.139 L’interessato può esprimere il proprio parere in merito. Le sue osservazioni discordanti vanno menzionate nella relazione.
L’assistenza riabilitativa e le norme di condotta devono essere disposte e motivate nella sentenza o nella decisione.
Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta o se esse si rivelano inattuabili o non più necessarie, l’autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità preposte all’esecuzione delle pene.
Il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può, nei casi previsti dal capoverso 3:
prorogare della metà la durata del periodo di prova;
por fine all’assistenza riabilitativa o riorganizzarla;
modificare o abrogare le norme di condotta o impartirne di nuove.
Nei casi previsti dal capoverso 3, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.