L’autorità giudicante prescinde da una punizione se:
la punizione dovesse compromettere lo scopo di una misura protettiva ordinata in precedenza o da ordinare nel procedimento in corso;
la colpa del minore e le conseguenze del fatto sono minime;
il minore ha risarcito il danno, per quanto possibile, con una prestazione personale o si è particolarmente impegnato per riparare al torto da lui causato, e se:
come punizione entra in linea di conto soltanto un’ammonizione conformemente all’articolo 22,
l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale è minimo, e
il minore ammette i fatti;
il minore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata;
il minore è già stato punito a sufficienza per il suo atto dai genitori, da altre persone che si occupano della sua educazione o da terzi; o
dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo, il minore si è ben comportato e l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.
Si può inoltre prescindere dalla punizione se lo Stato estero nel quale il minore dimora abitualmente ha già avviato un procedimento a causa dell’atto commesso dal minore o si è dichiarato disposto a farlo.
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