Il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è passibile di multa. Questa ammonta al massimo a 2000 franchi. L’importo è fissato tenendo conto della situazione personale del minore.
L’autorità d’esecuzione stabilisce il termine di pagamento; può concedere proroghe e pagamenti rateali.
Su richiesta del minore, l’autorità d’esecuzione può commutare la multa, interamente o in parte, in una prestazione personale, salvo quando la multa sia stata pronunciata in sostituzione di una prestazione personale non fornita.
Qualora la situazione determinante per il calcolo della multa sia peggiorata dopo la sentenza senza colpa del minore, l’autorità giudicante può ridurre la multa.
Se il minore non paga la multa entro il termine stabilito, l’autorità giudicante la commuta in privazione della libertà fino a 30 giorni. La commutazione è esclusa qualora il minore sia insolvente senza colpa propria.