L’autorità d’esecuzione chiede al giudice degli adulti del domicilio del minore condannato di pronunciare un internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP50 prima della fine della privazione della libertà se:
l’internamento è stato riservato in virtù dell’articolo 25a;
alla fine della privazione della libertà vi è seriamente da attendersi che il minore condannato commetta nuovamente un assassinio (art. 112 CP);
non sono adempiuti i presupposti per una misura appropriata di protezione degli adulti di diritto civile; e
al momento della liberazione il minore condannato è maggiorenne.
L’autorità d’esecuzione fonda la richiesta:
sulla relazione della direzione dell’istituzione d’esecuzione;
sulla perizia di un esperto indipendente secondo l’articolo 56 capoversi 3 e 4 CP;
sulla valutazione della commissione di cui all’articolo 91a CP51; e
sull’audizione del giovane adulto.