Alla vittima spettano particolari diritti, segnatamente:
il diritto alla protezione della personalità (art. 70 cpv. 1 lett. a, 74 cpv. 4 e 152 cpv. 1);
il diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia (art. 70 cpv. 2 e 152 cpv. 2);
il diritto a misure di protezione (art. 152–154);
la facoltà di non rispondere (art. 169 cpv. 4);
il diritto di essere informata (art. 305 e 330 cpv. 3);
il diritto a una composizione speciale dell’autorità giudicante (art. 335 cpv. 4);
il diritto di ricevere gratuitamente dal giudice o dal pubblico ministero la decisione o il decreto d’accusa relativi alla causa in cui è vittima, sempre che non vi abbia espressamente rinunciato.
Se la vittima ha meno di 18 anni sono inoltre applicabili le disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità dei minori, segnatamente quelle concernenti:
le restrizioni al confronto tra la vittima e l’imputato (art. 154 cpv. 4);
le misure speciali di protezione in occasione degli interrogatori (art. 154 cpv. 2–4);
l’abbandono del procedimento (art. 319 cpv. 2).
Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima.