Gli interrogandi sono sentiti separatamente.
Le autorità penali possono mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere. Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima.
Le autorità penali possono obbligare a restare sul luogo dell’atto procedurale le persone che al termine dell’interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.
Chi dirige il procedimento può escludere temporaneamente dall’udienza una persona se:
vi è un conflitto di interessi; oppure
nel corso del procedimento tale persona deve essere ancora interrogata in veste di testimone, di persona informata sui fatti o di perito.