Il testimone ha diritto a una congrua indennità per la perdita di guadagno e per le spese.
Art. 167 – Indennità
Art. 167
Indennità
- Percorso della struttura
- Titolo quarto: Mezzi di prova Capitolo 3: Testimoni Sezione 1: Disposizioni generali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2025
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Art. 167 Indennità Il testimone ha diritto a una congrua indennità per la perdita di guadagno e per le spese. Titolo quarto: Mezzi di prova / Capitolo 3: Testimoni / Sezione 1: Disposizioni generali
- SR-Nummer
- SR 312.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 05.10.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale