In merito all’opponibilità della facoltà di non deporre decide:
nella procedura preliminare, l’autorità interrogante;
dopo la promozione dell’accusa, il giudice.
Immediatamente dopo l’intimazione della decisione il testimone può domandare che la giurisdizione di reclamo si pronunci.
Fino alla decisione della giurisdizione di reclamo il testimone ha facoltà di non deporre.