La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che:
si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione;
influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o
minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.
La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se:
l’imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; e
vi è il pericolo serio e imminente che l’imputato commetta un grave crimine analogo.111
La carcerazione è pure ammissibile se vi è il pericolo serio e imminente che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.112