L’autorità penale attesta nell’ordine di sequestro o in una quietanza separata l’avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati.
L’autorità penale compila un elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali e provvede in modo appropriato alla loro conservazione.
In caso di sequestro di fondi è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo.150
Il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all’avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito.
Gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889151 sulla esecuzione e sul fallimento. I proventi di tale realizzazione sono quindi sequestrati.
Il Consiglio federale disciplina le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati.