Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:199
in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto;
altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
Un’osservazione disposta dalla polizia non può protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del pubblico ministero.