Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell’autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
la validità dell’accusa;
i presupposti processuali;
gli impedimenti a procedere;
gli atti di causa e le prove raccolte;
la pubblicità del dibattimento;
la suddivisione del dibattimento in due parti.
Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
Nell’ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.