Se intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell’atto d’accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l’opportunità di pronunciarsi.
Art. 344 – Apprezzamento giuridico divergente
Art. 344
Apprezzamento giuridico divergente
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2025
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Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente Se intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell’atto d’accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l’opportunità di pronunciarsi. Titolo settimo: Procedura dibattimentale di primo grado /
- SR-Nummer
- SR 312.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 05.10.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale