Fintanto che il termine per l’appello non sia scaduto, il condannato può, parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, anche interporre appello contro la sentenza contumaciale. Deve essere informato di questa possibilità ai sensi dell’articolo 368 capoverso 1.
Si entra nel merito dell’appello soltanto se l’istanza di nuovo giudizio è stata respinta.