I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso.
Art. 387 – Effetto sospensivo
Art. 387
Effetto sospensivo
- Percorso della struttura
- Titolo nono: Mezzi di ricorso Capitolo 1: Disposizioni generali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2025
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Art. 387 Effetto sospensivo I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso. Titolo nono: Mezzi di ricorso / Capitolo 1: Disposizioni generali
- SR-Nummer
- SR 312.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 05.10.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale