Chi opera in seno a un’autorità penale e si trova in un caso di ricusazione lo comunica tempestivamente a chi dirige il procedimento.
Art. 57 – Obbligo di comunicazione
Art. 57
Obbligo di comunicazione
- Percorso della struttura
- Titolo secondo: Autorità penali Capitolo 6: Ricusazione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2025
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Art. 57 Obbligo di comunicazione Chi opera in seno a un’autorità penale e si trova in un caso di ricusazione lo comunica tempestivamente a chi dirige il procedimento. Titolo secondo: Autorità penali / Capitolo 6: Ricusazione
- SR-Nummer
- SR 312.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 05.10.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale