Il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52–54 del Codice penale (CP)3.
Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice prescindono inoltre dal procedimento penale se:
considerati gli altri fatti contestati all’imputato, il reato in questione non è di rilevanza tale da incidere sensibilmente sulla determinazione della pena o della misura;
la pena che dovrebbe essere inflitta, complementare a una pena pronunciata con decisione passata in giudicato, sarebbe presumibilmente irrilevante;
la pena ipotizzabile per il reato perseguito corrisponderebbe a una pena da computare inflitta all’estero.
Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice possono prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità estera o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.
Nei casi di cui ai capoversi precedenti, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento.