La presente legge s’impronta alla protezione e all’educazione del minore. L’età e il grado di sviluppo del minore vanno considerati adeguatamente.
In ogni fase del procedimento le autorità penali rispettano i diritti della personalità del minore e gli permettono di partecipare attivamente al procedimento. Fatte salve norme speciali di procedura, il minore è sentito personalmente.
Le autorità penali provvedono affinché il procedimento non interferisca più del necessario nella vita privata del minore e nella sfera d’influenza dei suoi rappresentanti legali.
Qualora appaia opportuno, coinvolgono i rappresentanti legali e l’autorità civile.