Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 42 Competenza 1 Per l’esecuzione delle pene e delle misure protettive è competente l’autorità inquirente. 2 Per l’esecuzione si può far capo a enti privati e pubblici, nonché a privati. Capitolo 8: Esecuzione delle sanzioni