L’esecuzione delle misure protettive che all’entrata in vigore della presente legge stanno per concludersi può essere portata a termine dall’autorità competente in virtù del diritto anteriore. Tuttavia quest’ultima esamina in ogni caso l’opportunità di rimetterla all’autorità competente in virtù della presente legge.
L’esecuzione delle misure di osservazione o di collocamento in via cautelare in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge è retta dal nuovo diritto.