Se il reato è commesso all’estero, hanno diritto a un aiuto conformemente al presente capitolo:
la vittima, se era domiciliata in Svizzera al momento del reato e al momento in cui ha depositato la domanda;
i congiunti della vittima, se erano anch’essi domiciliati in Svizzera al momento del reato e al momento in cui hanno depositato la domanda.
L’aiuto è accordato solo se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato non fornisce prestazioni o fornisce prestazioni insufficienti.