I documenti relativi all’intervento di cui all’articolo 291 capoverso 2 lettera c CPP devono essere tenuti separati dagli atti procedurali in modo da consentire in ogni momento una visione d’insieme completa ed esatta dell’attività dell’agente infiltrato. Essi sono conservati dalla polizia.
Se agli agenti infiltrati è stata assegnata un’identità fittizia o se è stato loro garantito l’anonimato, i documenti che potrebbero fornire informazioni sull’identità fittizia o sulla vera identità degli agenti vanno conservati separatamente dagli atti procedurali.
I rapporti di cui all’articolo 291 capoverso 2 lettera d CPP e il verbale relativo alle istruzioni prima dell’intervento di cui all’articolo 290 CPP fanno parte degli atti procedurali.