L’imputato, il detentore di un oggetto sequestrato o l’occupante di un’abitazione perquisita che chiede un’indennità giusta gli articoli 99 o 101 DPA deve presentare all’autorità incaricata di stabilire l’indennità una distinta particolareggiata, in doppio esemplare se si tratta di procedimento giudiziario.
La distinta menziona:
le spese del difensore o patrocinatore, se questi non è né in rapporto di servizio col pretendente né suo rappresentante legale;
i disborsi e le altre spese, se superano in totale 50 franchi;
la perdita di guadagno conseguente alle operazioni d’inchiesta.
Nello stabilire l’indennità non è tenuto conto delle spese inutili o sproporzionate.