Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:
uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale;
sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;
trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,
è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni.