Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,
chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito, a querela della parte lesa o dell’autorità competente a dare l’ordine di procedere all’istruzione preparatoria, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.280
Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la repu-tazione di una persona, la pena è una pena detentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.281
Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quando egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all’offeso atto della ritrattazione.
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