Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona, danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio,
chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale.133
1bis. Chiunque per negligenza danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, è punito con una pena pecuniaria.134
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.