Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott’anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 200318 (DPMin). Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott’anni e un atto commesso dopo, si applica l’articolo 3 capoverso 2 DPMin. Sono competenti le autorità civili.
Art. 9 – Diritto penale minorile
Art. 917
- 17 Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 3 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545: FF 1999 1669).
- 18 RS 311.1
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 08.06.2026
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Art. 9 Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 3 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545: FF 1999 1669). Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 3 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545: FF 1999 1669). Per le persone che,
- SR-Nummer
- SR 321.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 13.06.1927
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale