Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa nazionale,
chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni,
chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera,
è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi179.
Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.180