È ammesso il reclamo contro le decisioni, le operazioni e le omissioni del giudice istruttore, come anche contro le decisioni d’incarcerazione, sequestro e perquisizione prese dal presidente del tribunale militare o del tribunale militare d’appello. Contro le decisioni riguardanti la condotta del processo il reclamo non è ammesso.
Il reclamo può essere interposto dalle persone direttamente colpite.