I procedimenti pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo il nuovo diritto.
I ricorsi per cassazione annunciati in tempo utile sono considerati dichiarazioni d’appello e trasmessi dal presidente del tribunale militare di cassazione ai competenti tribunali militari d’appello.
La durata delle funzioni dei giudici e dei giudici supplenti dei tribunali militari in carica sotto l’impero del diritto previgente scade con l’entrata in vigore della presente legge.