Possono rifiutare di testimoniare:
il coniuge dell’imputato o indiziato, anche se divorziato, il suo partner registrato, anche se l’unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con lui;
i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, gli affiliati, i figliastri, i genitori affilianti, il patrigno e la matrigna, i fratellastri e le sorellastre dell’imputato o indiziato;
gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell’esercizio della loro attività; se l’interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l’interesse al mantenimento del segreto;
le persone che, per asserzione fededegna, esporrebbero se stesse o un congiunto menzionato nelle lettere a o abis al pericolo di un procedimento penale o di un grave detrimento, in particolare per l’onore e il patrimonio; le persone alle quali è stata garantita la tutela dell’anonimato conformemente agli articoli 98b–98d non possono rifiutare di deporre adducendo il pericolo di essere identificate.