I testimoni hanno diritto di essere indennizzati per il tempo perduto e per le spese di viaggio, secondo le norme emanate dal Consiglio federale.
Art. 83 – Indennità
Art. 83
Indennità
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2024
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Art. 83 Indennità I testimoni hanno diritto di essere indennizzati per il tempo perduto e per le spese di viaggio, secondo le norme emanate dal Consiglio federale. Titolo secondo: Procedura / Capitolo 1: Disposizioni generali / Sezione 11: Testimoni e persone informate sui fatti
- SR-Nummer
- SR 322.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.03.1979
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale