Alla prima occasione l’autorità informa compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale.
Nella stessa occasione essa informa inoltre la vittima in merito a:
l’indirizzo e i compiti dei consultori per le vittime di reati;
la possibilità di chiedere diverse prestazioni dell’aiuto alle vittime;
il termine per la presentazione di una domanda d’indennizzo e di riparazione morale;
il diritto di cui all’articolo 92a CP135 di chiedere di essere informata sulle decisioni e sui fatti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.
L’autorità trasmette a un consultorio il nome e l’indirizzo della vittima se quest’ultima vi acconsente.
Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all’estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima e, con il suo consenso, ne comunicano nome e indirizzo a un consultorio.