I periti hanno diritto di essere indennizzati secondo le norme emanate dal Consiglio federale.
Art. 93 – Indennità
Art. 93
Indennità
- Percorso della struttura
- Titolo secondo: Procedura Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 12: Periti
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2024
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Art. 93 Indennità I periti hanno diritto di essere indennizzati secondo le norme emanate dal Consiglio federale. Titolo secondo: Procedura / Capitolo 1: Disposizioni generali / Sezione 12: Periti
- SR-Nummer
- SR 322.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.03.1979
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale