Se vi sono ragioni di ritenere che, partecipando al procedimento, un testimone, una persona chiamata a dare informazioni, un imputato, un perito, un interprete o un traduttore (partecipanti al procedimento) possa esporre a un pericolo se stesso oppure i suoi congiunti ai sensi dell’articolo 75 lettere a o abis, il giudice istruttore o il presidente del tribunale adotta adeguate misure di protezione.
Art. 98a – Principio
Art. 98a147
Principio
- 147 Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2024
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 98a Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 11
- SR-Nummer
- SR 322.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.03.1979
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale