Sono abrogati:
l’ordinanza del 27 dicembre 192783 concernente la vigilanza, durante il servizio, degli obbligati al servizio militare condannati condizionalmente;
il decreto del Consiglio federale del 18 settembre 193384 concernente le disposizioni esecutive dell’articolo 3 numero 3 del Codice penale militare;
il decreto del Consiglio federale del 29 settembre 194785 su la procedura penale per il Corpo delle guardie di confine;
il decreto del Consiglio federale del 15 maggio 195186 per l’esecuzione del Codice penale militare e della legge sull’organizzazione giudiziaria e procedura penale per l’armata federale;
l’ordinanza del 29 maggio 195187 concernente la contabilità della giustizia militare;
l’ordinanza del 29 gennaio 195488 concernente la giustizia penale militare;
il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 196889 sull’esecuzione degli arresti repressivi per gli obiettori di coscienza;
l’ordinanza del 15 maggio 196890 concernente l’esecuzione dell’ordinamento disciplinare;
l’ordinanza del 24 febbraio 197191 sull’esecuzione militare della detenzione;
il decreto del Consiglio federale del 3 novembre 197192 concernente i tribunali militari e i tribunali territoriali;
la decisione del Dipartimento militare federale del 4 agosto 196593 concernente la delega dei poteri disciplinari riguardo agli ufficiali istruttori distaccati all’estero;
la decisione del Dipartimento militare federale del 20 gennaio 196694 concernente la delega dei poteri disciplinari al capo dello stato maggiore generale.